Obblighi e doveri dell’inquilino: sono sanciti dalle norme di diritto civile. Nello specifico, il codice civile definisce la locazione all’art. 1571 c.c. come il contratto con cui il locatore si obbliga a far godere all’altra parte, ossia al conduttore, locatario o inquilino, una cosa mobile o immobile per un dato tempo in cambio di un corrispettivo in denaro (il canone locatizio). Il contratto di locazione può classificarsi diversamente in base al suo oggetto (beni mobili e immobili), della destinazione dei beni (ad uso abitativo o commerciale), del periodo di tempo (contratti transitori) o del tipo di canone stabilito (libero o convenzionato).

Nel testo in trattazione ci si propone di trattare nello specifico la condizione dell’inquilino intesa come l’insieme di obblighi e doveri ad esso spettanti in virtù della sottoscrizione del contratto di locazione.

Il locatore e locatario

Prima di addentrarci nel merito degli obblighi dell’inquilino, è utile definire in breve le due figure: quella del locatore e quella del locatario.  Il locatore è colui che concede il bene il locazione e che solitamente coincide con il proprietario della cosa o dell’immobile. Il locatario, conduttore o coinquilino è, invece, quel soggetto a cui viene concesso il bene il locazione. Con il contratto, l’inquilino, diventa titolare di un diritto personale di godimento, cioè di un diritto personale e relativo non opponibile a terzi.

Il contratto

Sotto il profilo della classificazione giuridica, la locazione è un contratto consensuale, perchè si perfeziona con il consenso delle parti e non postula la consegna del bene come accade nei contratti reali; ha effetti obbligatori, in quanto genera debiti e crediti ossia obblighi di “fare e non fare” senza che vi sia trasferimento di diritti reali; è a prestazioni corrispettive; si tratta di un contratto a titolo oneroso poichè, com’è noto, non esiste una locazione a titolo gratuito. Se non si trattasse di un contratto a titolo oneroso si parlerebbe di comodato e non di locazione.

Locazione e affitto: differenze

Sebbene i termini “locazione” e “affitto” vengano spesso utilizzati come sinonimi, essi esprimono concetti molto diversi tra di loro avendo, ad oggetto, concetti molto diversi che li contraddistinguono.

L’oggetto del contratto d’affitto sono i beni produttivi, mobili o immobili, che hanno capacità di produrre ricchezze come un terreno o un’azienda dai quali è possibile ricavare un profitto immediato. Il contratto di locazione, invece, ha per oggetto beni non necessariamente produttivi che, tuttavia, potrebbero diventare tali con il passare del tempo. Si pensi alla locazione di un capannone commerciale che non è da considerarsi un bene produttivo (se si considera solo lo stabile) ma che lo diventa se attrezzato di macchinari e strumenti necessari ad avviare un’attività di produzione.

Obblighi e doveri

Quando si stipula un contratto d’affitto, l’inquilino o conduttore dovrà rispettare obblighi e doveri contenuti nell’art. 1587 del codice civile. Uno dei principali obblighi è quello legato al pagamento del canone di locazione alla scadenza prestabilita, rispettando sempre le modalità di pagamento concordate. L’ammontare del canone, concordato dalle parti in proporzione al valore dell’immobile, resta invariato per tutta la durata del contratto salvo che non siano stati accordati aggiornamenti annuali Istat. L’inquilino, inoltre, deve sostenere regolarmente le spese di utenza come energia, gas, tassa per lo smaltimento dei rifiuti, riscaldamento ed eventuali spese condominiali.  Oltre a custodire la casa locata con la diligenza del buon padre di famiglia, dovrà occuparsi della ordinaria manutenzione della stessa provvedendo ad effettuare le necessarie riparazioni dando comunicazione al proprietario. L’inquilino ha poi l’obbligo di restituire l’immobile locato alla scadenza del contratto e nello stesso stato in cui si trovava nel momento in cui il contratto di locazione ha avuto inizio.